Superbonus 110, isolamento termico: i chiarimenti delle Entrate

Descrizione

 Con la risposta n. 499, l'Agenzia delle Entrate interviene nuovamente in tema di superbonus 110. Questa volta sono stati offerti chiarimenti in relazione agli interventi di isolamento termico del lastrico solare. Vediamo quanto spiegato.Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, il proprietario di un appartamento e della sovrastante terrazza di pari superficie (lastrico solare) che, con il via libera degli altri condomini, sostiene l'intero costo dei lavori può beneficiare dello sconto fiscale sull'intero importo pagato, "anche in misura eccedente rispetto a quella a lui imputabile in base all'ordinario criterio civilistico di ripartizione delle spese condominiali, ma comunque entro il limite fissato dalla disciplina del superbonus in funzione del numero delle unità immobiliari che costituiscono l'edificio".Nello specifico, con la risposta n. 499, è stato chiarito che l'isolamento termico del lastrico solare di proprietà, effettuato dopo aver ricevuto l'autorizzazione dall'assemblea condominiale, rientra tra gli interventi "trainanti" agevolabili ai sensi dell'articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto Rilancio (decreto legge n. 34 del 2020). E' possibile, dunque, beneficiare del superbonus 110 per le spese sostenute per tale intervento e anche per le spese sostenute per l'intervento "trainato" di installazione dell'impianto fotovoltaico ed eventualmente del sistema di accumulo integrato. L'Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza anche in merito ai limiti di spesa ammessi al superbonus 110 e ha sottolineato che, in base a quanto stabilito dalla norma, se gli interventi di isolamento termico delle superfici opache sono realizzati su edifici in condominio, la detrazione viene calcolata su un ammontare complessivo delle spese di importo variabile in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è costituito. Nel dettaglio, "se l'edificio è composto da due a otto unità immobiliari, il limite massimo di spesa ammesso al superbonus è pari a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio; se lo stesso è composto da più di otto unità, il limite massimo di spesa è pari a 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari". E ha evidenziato che, come chiarito dalla circolare n. 24/E del 2020, ciò implica che nel caso ade sempio in cui "l'edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro". La circolare n. 24/E del 2020 ha inoltre specificato che, "nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto, l'ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono". L'Agenzia delle Entrate ha anche evidenziato che, poiché l'intrevento in questione viene realizzato su una parte a servizio comune dell'edificio in condominio, seppure di proprietà esclusiva dell'Istante, "la verifica della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione del superbonus andrà effettuata con riferimento all'intero edificio". Nello specifico, l'intervento deve interessare più del 25% della superficie disperdente lorda dell'intero edificio in condominio e deve assicurare, anche insieme all'intervento "trainato" di installazione dell'impianto fotovoltaico, "il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'intero edificio oppure, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (Ape) ante e post operam rilasciato, ai sensi del comma 3 del citato articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata".

 
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